Sicurezza sui Cantieri
La figura del coordinatore per la sicurezza
I coordinatori di sicurezza sono obbligatori nei cantieri in cui è prevista la presenza di
più imprese, anche non contemporanea, se l’entità presunta del cantiere è pari o
superiore a 200 uomini-giorno ovvero se i lavori comportano rischi particolari previsti dalla normativa.
I coordinatori di sicurezza devono presentare i seguenti requisiti:
- qualifica professionale consistente in laurea in ingegneria o architettura ovvero in diploma di geometra o perito industriale;
- esperienza professionale, che si contraddistingue nell’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, attestata da parte di datori di lavoro o committenti;
- l’ esperienza professionale deve essere di almeno un anno per i laureati, due anni per i diplomati in corsi universitari e tre anni per i diplomati;
- frequenza di specifico corso in materia di sicurezza nei cantieri della durata di 120 ore, i cui contenuti sono indicati nell'allegato V al decreto di legge 494/96.
Il coordinatore per la progettazione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. I suoi compiti sono:
- la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ossia il documento in cui, a seguito dell'individuazione dei rischi e della loro valutazione, sono individuate le misure per l’ igiene e sicurezza cantiere;
- la predisposizione di un fascicolo dell'opera, ossia un manuale d'uso e di manutenzione in cui sono riportate le informazioni utili ai fini della sicurezza dei lavoratori impiegati nei lavori successivi di manutenzione dell'opera.